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Quando scadono sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali?

lentepubblica.it • 14 Ottobre 2016

interessi_moraSe, dopo la notifica della cartella di pagamento, Equitalia non si fa più viva, i primi a scadere e a non essere più dovuti sono le sanzioni e gli interessi. La prescrizione per queste somme è, infatti, sempre di cinque anni, a prescindere dal tipo di tributo richiesto nella cartella stessa. Lo chiarisce la Commissione tributaria di Milano con una recente sentenza, la n.7362/2016 del 22.09.2016.

 

L’importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato “interessi di mora” e ricompreso nell’importo totale della cartella, non è intelligibile per il contribuente poiché nelle singole cartelle viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità. La Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012 ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire “l’operato dell’ufficio” e decifrare un computo degli interessi “criptico e non comprensibile”.

 

Si ricorda comunque che, salvo il caso elementare di tributo interamente omesso, in caso di violazione le somme pagate sono suddivise in base ai periodi di versamento, delimitati dalle scadenze per pagare senza e con 0,40%.
Ai fini del calcolo del residuo di tributo non versato, della sanzione e degli interessi si partirà dal dovuto aumentato dello 0,40% o meno a seconda che il contribuente abbia effettuato almeno un versamento nel periodo per pagare con 0,40%. A questo importo saranno detratti i versamenti effettuati entro la scadenza e le somme regolarmente ravvedute. Il risultato è la base di calcolo della sanzione al 30%. Sottraendo ulteriormente gli eventuali versamenti in ritardo non ravveduti si otterrà il residuo di tributo non versato che il contribuente dovrà provvedere a regolarizzare.

 

La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto la disposizione per cui l’Agente delle riscossione è obbligato a sospendere, tuttavia, immediatamente ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, nel caso il debitore presenti una dichiarazione con la quale contesta la pretesa.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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